Una assicurazione pubblica e obbligatoria
Come stabilito dall'art. 38 della nostra Costituzione, ai lavoratori che a causa del proprio lavoro subiscono danni fisici ed economici, lo Stato deve garantire mezzi adeguati alle loro esigenza di vita. Da questa disposizione scaturisce l'assicurazione obbligatoria pubblica contro i danni psico-fisici ed economici causati dall'attività lavorativa.
Per la generalità dei dipendenti, sia del settore privato, sia del settore pubblico, l'istituto che oggi gestisce questa assicurazione è l'Inail (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie Professionali).
L'Enpaia gestisce invece l'assicurazione a favore dei dipendenti di imprese agricole con la qualifica di dirigenti e impiegati.
Gli eventi per i quali la legge prevede la tutela nei confronti dei soggetti assicurati da parte dell'Inail sono gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- a capire se sei un lavoratore tutelato e da quale ente
- a capire se l'infortunio o la malattia dipendono dal tuo lavoro
- a capire se possono spettarti delle prestazione economiche e/o sanitarie
COSA FARE IN CASO DI INFORTUNIO
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L'Inail attiva il proprio procedimento solo in presenza di un infortunio denunciato.
Di norma, chi deve presentare la denuncia è il responsabile dell'attività: il datore di lavoro o committente, il titolare dell'impresa artigiana o diretto-coltivatrice (questi ultimi, se assicurati, devono denunciare anche gli infortuni da cui siano stati essi stessi colpiti).
Il dipendente, il collaboratore familiare, il parasubordinato, hanno l'obbligo di informare immediatamente il datore di lavoro, il titolare o il committente, dell'infortunio subito, anche se di lieve entità, facendogli pervenire appena possibile il primo certificato medico.
Il lavoratore può in ogni caso denunciare all'Inail il proprio infortunio.
La denuncia di infortunio
Per gli infortuni subiti dai lavoratori dipendenti, la denuncia deve essere presentata dal datore di lavoro.
Il dipendente ha l'obbligo di informare immediatamente il datore di lavoro dell'infortunio subito e di fargli pervenire appena possibile il primo certificato medico. In caso di ricovero, l'ospedale invierà copia dei certificati al datore di lavoro.
L'obbligo a carico del datore di lavoro scatta quando il certificato medico attesta una prognosi di guarigione dall'infortunio superiore a 3 giorni (se la prognosi è al massimo di 3 giorni, manca il requisito della "idoneità lesiva" e quindi non c'è alcun obbligo di denuncia).
Il datore di lavoro deve presentare la denuncia entro i 2 giorni successivi a quello in cui ha ricevuto il certificato medico, indirizzandola sia all'Inail sia alla autorità di pubblica sicurezza.
La sede Inail cui inviare la denuncia è quella nel cui ambito territoriale il dipendente infortunato ha stabilito il proprio domicilio.
L'autorità di pubblica sicurezza cui indirizzare la denuncia è quella del comune in cui è avvenuto l'infortunio: in mancanza di una stazione della Polizia di Stato, l'autorità di pubblica sicurezza è sempre il Sindaco, che di solito ha delegato tali funzioni alla polizia municipale.
Fermo restando l'obbligo di cui sopra, se l'infortunio ha provocato la morte del lavoratore, ovvero se vi è pericolo di morte per il lavoratore, il datore di lavoro deve comunicare il fatto (con telegramma o posta elettronica) all'Inail ed all'autorità di pubblica sicurezza entro 24 ore dall'evento.
Per gli infortuni subiti dai lavoratori parasubordinati il soggetto obbligato a presentare la denuncia è il committente.
I titolari delle imprese artigiane e diretto-coltivatrici sono obbligati a denunciare gli infortuni subiti dai propri collaboratori familiari, con le stesse modalità e termini fissati per i datori di lavoro.
Infine, i titolari delle imprese che siano essi stessi soggetti all'obbligo assicurativo (artigiani e coltivatori diretti), quando siano vittime di un infortunio devono presentare la relativa denuncia. Se, a causa dell'infortunio subito, il titolare è impossibilitato ad effettuare la denuncia entro i termini stabiliti, la legge dispone che l'obbligo ricade sul medico che ha prestato le prime cure.
La denuncia da parte del lavoratore
Il lavoratore può in ogni caso denunciare all'Inail il proprio infortunio, anche con l'assistenza del Patronato.
Se nessuno dei soggetti obbligati ha presentato la denuncia di infortunio, il lavoratore non ha un tempo illimitato per presentare la propria denuncia, poiché la legge prevede un termine (prescrizione) entro il quale il lavoratore infortunato può far valere il proprio diritto: 3 anni e 150 giorni dalla data dell'infortunio.
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COSA FARE IN CASO DI MALATTIA PROFESSIONALE
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Per la denuncia di malattia professionale contratta da un lavoratore ancora in attività, esistono regole diverse a seconda del settore di lavoro e dei soggetti assicurati.
I datori di lavoro del settore industria e i titolari delle imprese artigiane, devono presentare la denuncia di malattia professionale, corredata di certificato medico, entro 5 giorni da quando ne hanno ricevuto notizia dal lavoratore o collaboratore familiare.
La stessa regola si applica ai datori di lavoro agricoli di operai a tempo indeterminato.
Le malattie professionali degli operai agricoli a tempo determinato, dei collaboratori familiari e dei titolari delle imprese diretto-coltivatrici, devono essere denunciate dal medico che ha prestato assistenza al lavoratore, entro 10 giorni dalla data della visita, quando la malattia possa determinare l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Il lavoratore in attività che ritenga di essere affetto da malattia professionale può in ogni caso denunciare all'Inail la propria situazione, allegando comunque un certificato medico.
La denuncia di una malattia professionale dopo la cessazione dell'attività lavorativa, poiché non esiste più il soggetto obbligato (datore di lavoro o titolare dell'impresa), può essere effettuata solo direttamente dall'interessato, allegando un certificato medico.
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GLI INFORTUNI IN ITINERE
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La legge tutela il lavoratore non solo durante lo svolgimento della sua attività lavorativa, compresi gli spostamenti da un luogo ad un altro durante l'orario di lavoro (si pensi al manovale che si trasferisce da un cantiere ad un altro) ma, a determinate condizioni, anche per gli incidenti che possono avere luogo nel normale tragitto casa-lavoro e lavoro-casa, e nella pausa pranzo se non è presente sul luogo di lavoro il servizio di mensa interna: questi eventi sono denominati "infortunio in itinere".
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GLI INFORTUNI SUL LAVORO
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Con parole molto semplici possiamo dire che si ha un infortunio sul lavoro quando un lavoratore, durante la prestazione lavorativa, subisce un incidente.
In realtà, la definizione di infortunio sul lavoro dettata dalla legge ed arricchita dalle sentenze dei giudici, è piuttosto complessa. Essa comprende fattori di carattere oggettivo, riferiti cioè alla specifica attività lavorativa, all'ambiente in cui si svolge quella attività lavorativa, alle attività accessorie al lavoro di per sé considerato; sia di fattori di carattere soggettivo, riferiti cioè al lavoratore ed al suo comportamento.
Non tutti gli infortuni sono oggetto di tutela. La legge tutela solo i lavoratori che subiscono infortuni con le seguenti caratteristiche:
a) che siano accaduti "in occasione di lavoro";
b) che siano dovuti a "causa violenta";
c) che abbiano procurato al lavoratore, come conseguenza minima, la necessità di astenersi dal lavoro per più di tre giorni (cosiddetta "idoneità lesiva").
L'infortunio deve essere accaduto durante il lavoro, inteso come qualsiasi situazione ricollegabile, in modo diretto o indiretto, alla prestazione lavorativa.
La nozione di "causa violenta" è molto complessa. Possiamo riassumerla così: è necessario che sia intervenuto un fattore che, pur presente nell'ambiente di lavoro, è estraneo all'abituale svolgimento della mansione del lavoratore; tale fattore deve aver agito con azione rapida ed intensa, in un momento ben preciso e determinabile. La lesione subita dal lavoratore deve inoltre essere compatibile con l'oggetto o il contesto dell'incidente (se cade un peso sul piede e si lamenta una persistente emicrania è difficile dimostrare un collegamento tra le due cose).
Insomma, deve essere accaduto qualcosa che ha alterato il normale svolgimento dell'attività lavorativa: può trattarsi di un fattore traumatico (come un guasto ad un attrezzo, o una perdita di equilibrio con relativa caduta), di un fattore termico (un colpo di sole o di freddo) o elettrico, di un fattore psichico, di uno sforzo fisico abnorme rispetto al normale uso della forza.
Si ha causa violenta anche quando si contrae un virus: è vero che ne consegue una malattia, ma questa non è dovuta alla prolungata esposizione ad agenti patogeni, bensì al contatto tra virus e lavoratore.
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I SOGGETTI ASSICURATI
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In base alla legge sono tutelati dall'Inail tutti coloro che, addetti ad attività rischiose, svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori, i soci di società e cooperative, i medici esposti a Rx, gli apprendisti, i dipendenti che lavorano a computer e registratori di cassa, nonché i soggetti appartenenti all'area dirigenziale e gli sportivi professionisti dipendenti.
I premi dovuti per i dipendenti sono versati dai datori di lavoro, compresa la quota a carico del lavoratore.
La tutela riguarda anche gli artigiani e i coltivatori diretti, coloni e mezzadri: i relativi premi dovuti all'Inail sono versati dal titolare dell'azienda, comprese le quote relative ad eventuali familiari collaboratori.
Sono esclusi dall'assicurazione i titolari unici di azienda commerciale e gli imprenditori agricoli professionali.
Sono inoltre soggetti all'assicurazione obbligatoria, se operano nel settore "industria" e solo a determinate condizioni, anche i lavoratori cosiddetti "parasubordinati", che comprendono: gli amministratori, i sindaci, i revisori di società, associazioni e altri enti; i membri di collegi e commissioni; i collaboratori a giornali, riviste, enciclopedie e simili; i collaboratori a progetto e quelli che eseguono prestazioni occasionali. È il committente che versa i premi dovuti all'Inail, compresa la quota a carico del lavoratore parasubordinato.
La riscossione dei premi dovuti all'Inail dai datori di lavoro e dai lavoratori autonomi del settore agricolo è effettuata dall'Inps (che li riversa poi all'Inail) assieme ai contributi previdenziali dovuti ai fini pensionistici.
Le attività protette
Non tutte le mansioni sono protette dall'assicurazione obbligatoria. In generale, le mansioni che rientrano nella tutela assicurativa sono quelle per le quali il lavoratore è sottoposto ad un rischio, presente anche in termini di semplice probabilità, dovuto al lavoro in se stesso ovvero all'ambiente in cui il lavoro è svolto.
Rientrano nella tutela assicurativa tutti i lavori manuali, compresi quelli svolti con l'utilizzo di macchinari o in presenza di impianti.
Sono invece esclusi dalla tutela assicurativa i lavori di carattere direttivo propri dei titolari delle imprese: l'imprenditore è il capo dell'impresa e quindi svolge tutte quelle attività necessarie all'organizzazione del lavoro ed al rapporto dell'impresa con i terzi.
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LE MALATTIE PROFESSIONALI
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Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale è caratterizzata dalla "causa lenta": si tratta, cioè, di una malattia contratta a causa di una prolungata esposizione del lavoratore a sostanze o agenti nocivi (fisici, chimici, biologici) presenti nell'ambiente di lavoro e/o direttamente utilizzati nello svolgimento dell'attività lavorativa.
Malattie professionali tabellate: la presunzione di origine
Sino al 1988 le uniche malattie professionali che potevano essere riconosciute erano quelle elencate in apposite tabelle, una per l'industria ed una per l'agricoltura.
In queste tabelle, che esistono tuttora e sono sottoposte ad aggiornamenti periodici, sono elencate una serie di malattie, ciascuna associata ad una o più attività lavorative.
Se un soggetto risulta affetto da una malattia che è associata ad una o più delle attività lavorative da lui svolte nel corso della vita, in generale vale il principio della "presunzione d'origine": cioè si presume che la malattia sia stata causata dal lavoro, e l'eventuale prova contraria deve essere dimostrata dall'Inail.
Nelle tabelle è indicato un periodo di tempo entro il quale, cessata la lavorazione dannosa, la malattia si deve manifestare: la regola della presunzione d'origine si applica solo se la malattia si manifesta entro quel periodo.
Le malattie professionali non tabellate
Con la sentenza n. 179 del 1988 la Corte Costituzionale ha ammesso la possibilità di dimostrare che una malattia ha origine lavorativa anche se non è compresa nelle tabelle, oppure è presente nelle tabelle ma associata a lavorazioni che il lavoratore non ha mai svolto. In tal caso, spetta al lavoratore, assistito da una adeguata consulenza medico-legale, dimostrare l'origine lavorativa della malattia.
Rientrano tra le malattie professionali non tabellate anche quelle malattie denunciate oltre il termine di manifestazione previsto dalla cessazione dell'attività lavorativa.
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LE PRESTAZIONI ECONOMICHE
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Ecco un elenco sintetico delle prestazioni economiche previste dalla legge ed erogate dall'Inail a chi ha subito un infortunio sul lavoro o ha contratto una malattia professionale.
Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta:
somma che viene corrisposta per il periodo durante il quale il lavoratore, a causa dell'infortunio o della malattia professionale, deve astenersi completamente dalla prestazione lavorativa .
Indennizzo in capitale per danno biologico:
somma una tantum che viene corrisposta al lavoratore se, a causa dell'infortunio o della malattia professionale, ha subito postumi che hanno ridotto la sua integrità psicofisica in misura compresa tra il 6% ed il 15%.
Rendita diretta per danno biologico:
somma, anche a carattere vitalizio, che viene corrisposta al lavoratore se, a causa dell'infortunio o della malattia professionale, ha subito postumi che hanno ridotto la sua integrità psicofisica e la sua capacità lavorativa in misura pari almeno al 16%.
Integrazione della rendita diretta:
somma che viene corrisposta per il periodo durante il quale il lavoratore ha la necessità di effettuare cure per il recupero della capacità lavorativa.
Rendita di passaggio per silicosi e asbestosi:
somma che viene corrisposta per il periodo di un anno ai lavoratori nei cui confronti sia stata riconosciuta la silicosi (malattia a carico soprattutto dell'apparato respiratorio, dovuta all'inalazione di silice, tipica di cavatori e minatori) o l'asbestosi (malattia che si contrae con l'inalazione di polvere di amianto, anch'essa tipica di cavatori e minatori, nonché degli addette in manifatture che impiegano amianto o materiali che lo contengono), a condizione che siano stati riconosciuti postumi compresi tra l'1% e l'80% e che abbandonino la lavorazione nociva per evitare aggravamenti della malattia.
Rendita ai superstiti:
somma che viene corrisposta mensilmente al coniuge e ai figli (in mancanza di coniuge e figli possono essere considerati i genitori, i fratelli e le sorelle) superstiti di un soggetto deceduto a causa di infortunio o di malattia professionale, a prescindere dal fatto che il deceduto fosse o meno già titolare di rendita diretta.
Assegno funerario:
somma una tantum che viene corrisposta ai superstiti che abbiano sostenuto le spese per il funerale di lavoratore deceduto a causa di infortunio o di malattia professionale.
Assegno per assistenza personale continuativa:
somma che viene corrisposta mensilmente al lavoratore che, a causa dell'infortunio o della malattia professionale, abbia subito postumi pari al 100% e necessiti di assistenza personale continuativi a causa di una delle infermità previste dalla legge.
Assegno di incollabilità:
somma che viene corrisposta mensilmente al lavoratore di età non superiore a 65 anni che, a causa dell'infortunio o della malattia professionale, abbia subito postumi non inferiori al 34% e che sia riconosciuto in collocabile al lavoro per la perdita di ogni capacità lavorativa ovvero perché, data la natura ed il grado di invalidità, la sua ricollocazione lavorativa comporterebbe un rischio per la salute e l'incolumità degli altri lavoratori e per la sicurezza degli impianti.
Speciale assegno continuativo mensile:
somma che viene corrisposta mensilmente, a determinate condizioni reddituali, al coniuge ed ai figli superstiti di titolare di rendita diretta con postumi non inferiori al 65% che sia deceduto per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale.
Erogazione integrativa di fine anno:
somma che viene corrisposta annualmente al lavoratore che, a causa dell'infortunio o della malattia professionale, abbia subito postumi compresi tra l'80% e il 100% e che possieda redditi non superiori a quelli stabiliti, nonché ai suoi figli di età non superiore ai 12 anni indipendentemente dal reddito.
Brevetto e distintivo d'onore:
oltre che ad una onorificenza, ai mutilati del lavoro con postumi compresi tra il 50% ed il 79%, nonché ai grandi invalidi con postumi compresi tra l'80% ed il 100%, viene corrisposta una modesta somma una tantum.
Cure idrofango termali e soggiorni climatici:
si tratta di una prestazione sia sanitaria che economica, riservata ai lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale durante il periodo di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta, ai titolari di rendita diretta durante il periodo in cui è possibile effettuare le visite di revisione nonché, senza limiti di tempo, ai malati di silicosi ed asbestosi. Se il medico dell'Inail prescrive le cure, è previsto il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno, nonché del costo del soggiorno in un albergo convenzionato, per l'invalido e per l'eventuale accompagnatore.