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STAFFETTA GENERAZIONALE NELLE AZIENDE, PER OGNI LAVORATORE A TRE ANNI DALLA PENSIONE SI ASSUME UN GIOVANE UNDER 35
21 Febbraio 2023

Lo ha esplicitato la Ministra del Lavoro Calderoni nella circolare del 17 gennaio scorso. Ma vale per le aziende coperte dai Fondi di Solidarietà

Sraffetta generazionale nelle aziende, per ogni lavoratore a tre anni dalla pensione si assume un under 35. Lo ha esplicitato la Ministra del Lavoro Calderoni nella circolare del 17 gennaio scorso. Ma vale per le aziende coperte dai Fondi di Solidarietà

Per ogni lavoratore distante fino a tre anni dalla pensione di vecchiaia o anticipata che cessa il rapporto di lavoro, le aziende devono assumere un giovane.

I TEMPI DI ASSUNZIONE DI UN GIOVANE
Alla cessazione del rapporto di lavoro di un soggetto prossimo al pensionamento, cui fanno capo i requisiti previsti dall’articolo 26, comma 9, lettera c-bis, deve corrispondere una nuova assunzione di un dipendente di età non superiore a 35 anni in sostituzione del lavoratore che cessa il rapporto di lavoro, per un periodo non inferiore a tre anni.
L’assunzione del giovane lavoratore dovrà avvenire con contratto a tempo indeterminato. È ammesso anche il contratto di apprendistato ma, in questo caso, si dovrà tenere conto dei limiti di età, a seconda della tipologia utilizzata (ad esempio fra 18 e 29 anni nel caso dell’apprendistato professionalizzante).

IL PASSAGGIO AL PART TIME E IL TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE
La circolare chiarisce che è garantita la staffetta generazionale anche in caso di turnover articolato dei lavoratori tramite contratti a tempo parziale. In questo senso è ammissibile la previsione della volontaria riduzione dell’orario di lavoro di alcuni dipendenti ai quali manchino non più di 36 mesi al raggiungimento della pensione di vecchiaia o anticipata e la contestuale assunzione, anche part-time, di giovani under 35 per non meno di tre anni. Così si favorisce anche la transizione delle conoscenze ai neoassunti.

IL LAVORATORE SOTTOSCRIVE UN ATTO PER LA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dovrà essere il frutto di un atto scritto con il lavoratore che decide di andare in pensione. Così come prevede la disciplina applicabile al rapporto di lavoro “trasformato”, in base all’articolo 8, comma 2, del Dlgs 81/2015. La retribuzione e la relativa contribuzione del lavoratore che compie questa scelta sono riparametrati al nuovo orario di lavoro e la contribuzione venuta a mancare trova copertura nell’ambito della nuova prestazione dei Fondi.

I FONDI COINVOLTI
I Fondi coinvolti sono quelli disciplinati dall’articolo 26 del Dlgs 148/2015 e l’obiettivo è l’avvicendamento tra lavoratori anziani e lavoratori giovani. Si tratta di una opzione tratteggiata normativamente dalla nuova lettera c-bis), inserita nell’articolo 26, comma 9, del Dlgs 148/2015, ad opera dell’articolo articolo 12-ter del Dl 21/2022, convertito dalla legge 51/2022.

I FONDI ASSICURANO IL VERSAMENTO MENSILE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
I Fondi di solidarietà bilateralI «assicurano in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni».

LE INTEGRAZIONI DEL DATORE DI LAVORO
Gli oneri e le minori entrate relativi a tale prestazione, secondo quanto previsto da un’integrazione all’articolo 33, comma 3, secondo periodo, dello stesso Dlgs 148/2015, sono finanziati con un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro, di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli oneri finanziari e delle minori entrate relative a questa nuova tipologia di prestazione.

ESCLUSI I FONDI DELL'ARTIGIANATO E SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Restano esclusi da questa soluzione i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27 del Dlgs 148/2015, ovvero i settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro. Restano invece coinvolti i Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano per il rinvio dell’articolo 40 all’articolo 26 del Dlgs 148/2015.




 


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