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SEMPLICAZIONE PER NULLA OSTA LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
08 Settembre 2022

Protocollo tra Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e le organizzazioni datoriali

L’art. 44, comma 1, D.L. n. 73/2022, c.d. Decreto Semplificazioni, ha introdotto una procedura semplificata in relazione agli ingressi previsti per le annualità 2021 e 2022, per le verifiche, rimesse all’Ispettorato del Lavoro, dell’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Categoria applicabili. È previsto, in particolare, che l’asseverazione richiesta per ottenere il nulla osta per il lavoro subordinato di personale extracomunitario (in precedenza di competenza degli Ispettorati del Lavoro) sia demandata, per le sole annualità 2021 e 2022, ai professionisti richiamati dall’art. 1, Legge n. 12/1979, ossia consulenti del lavoro, avvocati e commercialisti, nonché alle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il comma 5 del medesimo art. 44, D.L. n. 73/2022, esclude poi la presentazione dell’asseverazione da parte del datore di lavoro, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l ’ Immigrazione, relativamente alle istanze per il rilascio del nulla osta al lavoro presentate dalle organizzazioni datoriali che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro un apposito protocollo di intesa. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sottoscritto con alcune tra le Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale il Protocollo di intesa previsto dall'art. 44, co. 5 del Decreto-legge 73/2022, convertito con Legge 122 del 4 agosto 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2022. Il Protocollo si inserisce - unitamente alle Circolari recentemente pubblicate dal Ministero dell'Interno e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro - nel quadro di attuazione delle procedure semplificate relative all'ingresso in Italia di personale non comunitario per motivo di lavoro subordinato, con riferimento agli ingressi previsti dal Decreto flussi adottato per il 2021 e da adottarsi per il 2022. Le associazioni firmatarie del Protocollo si impegnano a garantire da parte dei propri associati il rispetto dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni dei contratti collettivi e la congruità delle richieste presentate nell'ambito del decreto flussi rispetto alla capacità economica, ai fini della concessione del nulla osta al lavoro subordinato relativo a cittadini non comunitari. Concretamente, le organizzazioni acquisiranno da parte del datore di lavoro associato una dichiarazione che ne attesti il possesso dei requisiti nonché la documentazione comprovante, che dovrà essere conservata per un periodo di cinque anni, come indicato nella Circolare n. 3/2022 dell'INL; resta infatti ferma la possibilità, per l'Ispettorato del Lavoro e l'Agenzia delle Entrate, di effettuare controlli a campione su requisiti e procedure, così come stabilito dall'art. 44, co. 6 del Decreto-legge 73/2022. Usufruendo del canale riservato alle organizzazioni datoriali, il datore di lavoro è esonerato dalla presentazione - unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero o in fase di sottoscrizione del UFFICIO LAVORO E RELAZIONI SINDACALI contratto di soggiorno per le domande già proposte per l'annualità 2021 - dell'asseverazione di cui all'art. 44, co. 2 del Decreto-legge 73/2022. Inoltre, nell'ipotesi di sottoscrizione del Protocollo in parola, trova applicazione l'art. 27, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 286/1998 secondo il quale "il nulla osta al lavoro per gli stranieri è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato". Tali comunicazioni, in luogo delle richieste di nulla osta, potranno valere a partire dalle procedure del prossimo decreto flussi 2022. Il Protocollo, finora sottoscritto da CIA-AGRICOLTORI ITALIANI, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CONFAPI, COPRAGRI, LEGACOOP, UNCI, UNIMPRESA, UNSIC, AGCI, ANPA, ASSINDATCOLF e CLAAI e avrà la durata di due anni ed è rinnovabile


Tags: #Tutela del Lavoro


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