Notizie
NUOVI CONGEDI E BONUS BABY-SITTING NEL DL “RISTORI BIS”
11 Novembre 2020

Misure collegate all’emergenza Covid 19

Il Decreto Legge 149/2020 cd. ristori bis, il quale, tra l’altro, prevede, limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità, le cd. zone rosse, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il riconoscimento, alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, della facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione, dell'attività didattica, prevista. Per tali periodi di congedo usufruiti è riconosciuta, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione. Stesso beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei vari DPCM. È previsto un limite di spesa complessivo di 52,1 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS qualora emerga il superamento di tale limite di spesa procede al rigetto delle domande presentate. Sempre per quanto riguarda le cd. zone rosse nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, è stata prevista per i genitori lavoratori, di alunni delle suddette scuole, iscritti alla Gestione separata Inps, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, la possibilità di usufruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dai DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020. La fruizione di detto bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Detto beneficio si applica, anche in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei suddetti DPCM. Il bonus baby-sitting in argomento trova applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari, mentre non sarà riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia ed è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido. Anche in questo caso c’è un limite di spesa di 7,5 milioni di euro oltre il quale l'INPS procederà al rigetto delle domande presentate.


Tags: #Covid-19 #Covid-19

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