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NORME COVID COSA CAMBIA DAL 1 FEBBRAIO 2022 PER GLI UFFICI
31 Gennaio 2022

I chiarimenti dopo la firma del DPCM da parte del Premier

Il Presidente del Consiglio, in data 21 gennaio 2022, ha firmato il Dpcm che individua le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del Green Pass base. Il decreto avrà efficacia a far data dal 1° febbraio 2022 fino al 31 marzo 2022 e il rispetto delle misure dovrà essere assicurato dai titolari degli esercizi commerciali e dai responsabili dei servizi attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione. La deroga riguarda i servizi e le attività che si svolgono in locali al chiuso in cinque ambiti: - alimentare e prima necessità; - sanitario; - veterinario; - di giustizia; - di sicurezza personale. Alimentare e prima necessità Le attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali è consentito l’accesso senza Green Pass indicate nell’allegato al Decreto riguardano: Il  Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto; 2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; 3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati; 4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; 5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; 6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica); 7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; 8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica; 9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento. Salute Per l’approvvigionamento di farmaci, dispositivi medici e, comunque, l’accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, è sempre consentito l’accesso fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall’articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice. Sicurezza E consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di Polizia e delle Polizie locali allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti. Giustizia È consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché la presenza della persona convocata per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale. A giorni dovrebbe uscire una circolare esplcativa dei  mInisteri competenti.


Tags: #Covid-19

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