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LE PRINCIPALI NOVITA' NELLA LEGGE DI BILANCIO
19 Gennaio 2022

Su pensioni, assistenza e welfare

QUOTA 102

A partire da gennaio e per tutto il 2022 sarà possibile accedere alla pensione anticipata con 38 anni di contributi e 64 anni di età, le regole ricalcano le stesse di Quota 100, quindi niente cumulo dei redditi da lavoro con la pensione. Sarà possibile accedere alla pensione utilizzando tutta la contribuzione accreditata nelle varie gestioni fatta eccezione per le Casse Professionali. Resta confermata la cd. finestra mobile, ossia il periodo che deve trascorrere tra il perfezionamento dei requisiti e l’effettiva decorrenza della pensione che come per Quota 100 resta di tre mesi per il settore privato e sei mesi per il settore pubblico. Per chi accede a Quota 102, sono differiti i termini per la liquidazione della buonuscita e viene confermata la possibilità di accedere all’anticipo del Trattamento di fine rapporto/servizio attraverso gli istituti bancari aderenti all’accordo con il Governo. Chi maturerà i requisiti per Quota 102 entro il 31/12/2022 potrà accedervi anche dopo tale data. Per quanto riguarda il personale scolastico ed AFAM che matura i requisiti per Quota 102 entro il 31/12/2022 per accedere alla pensione con decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico (1° settembre 2022) o accademico (1° novembre 2022) possono presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2022.

FONDO PER L’USCITA ANTICIPATA DEI LAVORATORI DI IMPRESE IN CRISI

Al fine di mitigare gli effetti della conclusione di Quota 100 (31/12/2021) viene istituito un Fondo imprese in crisi, per consentire, nel triennio 2022/2024, il pensionamento di lavoratori con almeno 62 anni di età, dipendenti di piccole e medie imprese in crisi. La dotazione del fondo è di 150 mln di euro per l’anno 2022 e di 200 mln di euro per ciascun anno dal 2023 al 2024.

APE SOCIALE

Viene prorogata al 31/12/2022 l’Ape sociale, lo strumento con il quale i lavoratori in determinate condizioni soggettive possono accedere ad un’indennità dell’importo massimo di euro 1.500 mensili, a carico della fiscalità generale, con un’età di 63 anni e con 30 anni di contributi (36 anni per i lavoratori addetti a mansioni gravose e usuranti). Per quanto riguarda i disoccupati viene eliminato il requisito della conclusione da almeno tre mesi della fruizione dell’ammortizzatore sociale relativo alla cessazione del rapporto di lavoro. È stata ampliata la platea degli aventi diritto, per effetto dell’incremento delle professioni classificate gravose come individuate dalla tabella che si allega alla presente. Inoltre per gli operai edili, come individuati nel CCNL dei dipendenti di imprese edili ed affini, per i ceramisti e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta il requisito contributivo necessario per accedere al beneficio in argomento viene ridotto a 32 anni sempre con un’età anagrafica di 63 anni.

OPZIONE DONNA

Prorogata la cosiddetta opzione donna ovvero la possibilità, per le lavoratrici sia dipendenti del settore pubblico e privato che autonome, di accedere alla pensione con il requisito contributivo di 35 anni, accettando il calcolo della stessa interamente contributivo, quindi con una sostanziale penalizzazione nell’importo spettante. Il requisito anagrafico richiesto è sempre di 58 anni per le dipendenti e 59 anni per le autonome, i requisiti vanno raggiunti entro il 31/12/2021. Resta in vigore il sistema della finestra di 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome dal raggiungimento dei requisiti richiesti per avere la prima decorrenza utile per la pensione. Le dipendenti della scuola, in virtù dell’unica finestra di uscita, possono presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2022 per accedere alla pensione dal 1° settembre 2022.

 

INTERVENTI PER IL COMPARTO DIFESA E SICUREZZA

Come ricorderete il personale delle forze dell’ordine ad ordinamento civile, parliamo della polizia di Stato e Penitenziaria, è rimasto fuori dall’applicazione della sentenza della Corte dei Conti n. 1/2021 che ha previsto l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,44% all’anzianità contributiva maturata al 31/12/1995 al personale militare, con questa norma la si estende come detto anche al personale ad ordinamento civile. Si istituisce inoltre un fondo per realizzare interventi perequativi di natura previdenziale per gli appartenenti alle forze armate, di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco.  Infine venendo incontro alle rivendicazioni sindacali di categoria viene riconosciuto, al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco,  il beneficio previsto dal D.Lgs 165/1997 dei sei scatti validi per la misura della pensione e per il calcolo della buonuscita. Detto provvedimento consente di attribuire all’atto della cessazione dal servizio ai fini della pensione e dell’indennità di buonuscita fino a sei scatti ciascuno del 2,5% sull’ultimo stipendio (uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, due a decorrere dal 1° gennaio 2023, tre dal 1° gennaio 2024, 5 a decorrere dal 1° gennaio 2027 e 6 dal 1° gennaio 2028).

PASSAGGIO INPGI ALL’INPS

La legge di bilancio 2022 prevede che a partire dal 1° luglio 2022 le funzioni previdenziali di fondo sostitutivo dell’Inpgi passino all’INPS. È prevista la salvaguardia di tutte le prestazioni che matureranno entro il 30 giugno 2022 secondo le regole Inpgi. Inoltre l’Inpgi continuerà ad operare per la gestione delle posizioni dei giornalisti che svolgono l’attività in maniera autonoma.

 

CONGEDO DI PATERNITA’

Viene reso strutturale il congedo obbligatorio retribuito di 10 giorni riservato al lavoratore padre.

CONTRATTO DI ESPANSIONE

Viene prorogato al 2023 il cd. contratto di espansione. Si tratta della possibilità che consente l’uscita anticipata dal lavoro, fino a 5 anni, prima della maturazione dei requisiti ordinari per la pensione (67 anni di età per la vecchiaia o 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne). Possono farvi ricorso le aziende con un limite minimo in organico non inferiore a 50 unità (fino al 31/12/2021 la possibilità era riservata alle aziende con un minimo di 100 unità lavorative). La disposizione consente alle aziende come sopra dimensionate di risolvere il rapporto di lavoro con i dipendenti a cui mancano al massimo 5 anni dal raggiungimento dei predetti requisiti. Detti lavoratori nel periodo di anticipo percepiranno un’indennità mensile a carico del datore di lavoro per accompagnarli alla pensione.

 

NASPI e DIS-COLL

A partire dal 2022 sono destinatari della Naspi anche gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci. Sempre per gli eventi che si verificano a partire dal 1° gennaio 2022 non è più richiesto il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, inoltre la decurtazione mensile del 3% dell’importo spettante, che attualmente inizia dal quarto mese di percezione, diviene operativa a partire dal sesto mese. Qualora il beneficiario alla data della domanda abbia compiuto 55 anni la suddetta decurtazione parte dall’ottavo mese. Per quanto riguarda la Dis-Coll, l’indennità di disoccupazione destinata ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata Inps, la prevista decurtazione del 3% che attualmente decorre dal terzo mese di percezione, a partire dal 2022 inizia dal sesto mese. La prevista indennità verrà corrisposta per un numero di mensilità pari ai mesi di contributi accreditati dal 1° gennaio dell’anno precedente la cessazione del lavoro, escludendo i periodi contributivi utilizzati per l’erogazione di una prestazione precedente, e comunque è erogata per non più di 12 mesi.

MENSILITA’ AGGIUNTIVE LAVORATRICI MADRE AUTONOME

Alle lavoratrici autonome e imprenditrici agricole iscritte alle gestione speciali Inps, alle  lavoratrici iscritte alla gestione separata e alle libere professioniste, che abbiano dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro  (limite incrementato annualmente del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), sono riconosciute ulteriori tre mensilità di indennità di maternità a decorrere dalla fine del periodo ordinario.

RDC

Cambiano alcune regole per la percezione del Reddito di Cittadinanza. In particolare si prevede un rafforzamento dei controlli e una revisione dei meccanismi per la percezione del beneficio. Nello specifico, anche un lavoro entro 80 Km di distanza dalla residenza o raggiungibile entro 100 minuti con i mezzi pubblici, si definisce “congruo”; per la seconda offerta di lavoro non vige più il vincolo territoriale, quindi risulta “congrua” un’offerta proveniente da qualsiasi territorio italiano. Tutti i soggetti vincolati alle c.d. politiche attive del lavoro per la percezione del RDC devono sottoscrivere il patto per il lavoro contestualmente alla domanda di RDC e possono rifiutare al massimo 2 offerte di lavoro senza incappare nella decadenza del beneficio. Viene prevista la decadenza dal beneficio qualora non ci si presenti almeno ogni mese presso un centro per l’impiego per verificare i risultati raggiunti e il rispetto degli impegni assunti nell’ambito del progetto personalizzato. Il beneficio mensile verrà ridotto di 5 euro al mese a partire dal rifiuto della prima offerta. Tale riduzione non è applicata qualora del nucleo facciano parte bambini sotto i 3 anni di età o con disabilità gravi o non autosufficienti.


Tags: #News

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