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I SOGGETTI ASSICURATI
28 Gennaio 2015

In base alla legge sono tutelati dall'Inail tutti coloro che, addetti ad attività rischiose, svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori, i soci di società e cooperative, i medici esposti a Rx, gli apprendisti, i dipendenti che lavorano a computer e registratori di cassa, nonché i soggetti appartenenti all'area dirigenziale e gli sportivi professionisti dipendenti.

I premi dovuti per i dipendenti sono versati dai datori di lavoro, compresa la quota a carico del lavoratore.

La tutela riguarda anche gli artigiani e i coltivatori diretti, coloni e mezzadri: i relativi premi dovuti all'Inail sono versati dal titolare dell'azienda, comprese le quote relative ad eventuali familiari collaboratori.

Sono esclusi dall'assicurazione i titolari unici di azienda commerciale e gli imprenditori agricoli professionali.

Sono inoltre soggetti all'assicurazione obbligatoria, se operano nel settore "industria" e solo a determinate condizioni, anche i lavoratori cosiddetti "parasubordinati", che comprendono: gli amministratori, i sindaci, i revisori di società, associazioni e altri enti; i membri di collegi e commissioni; i collaboratori a giornali, riviste, enciclopedie e simili; i collaboratori a progetto e quelli che eseguono prestazioni occasionali. È il committente che versa i premi dovuti all'Inail, compresa la quota a carico del lavoratore parasubordinato.

La riscossione dei premi dovuti all'Inail dai datori di lavoro e dai lavoratori autonomi del settore agricolo è effettuata dall'Inps (che li riversa poi all'Inail) assieme ai contributi previdenziali dovuti ai fini pensionistici.

 

Le attività protette

Non tutte le mansioni sono protette dall'assicurazione obbligatoria. In generale, le mansioni che rientrano nella tutela assicurativa sono quelle per le quali il lavoratore è sottoposto ad un rischio, presente anche in termini di semplice probabilità, dovuto al lavoro in se stesso ovvero all'ambiente in cui il lavoro è svolto.

Rientrano nella tutela assicurativa tutti i lavori manuali, compresi quelli svolti con l'utilizzo di macchinari o in presenza di impianti.

Sono invece esclusi dalla tutela assicurativa i lavori di carattere direttivo propri dei titolari delle imprese: l'imprenditore è il capo dell'impresa e quindi svolge tutte quelle attività necessarie all'organizzazione del lavoro ed al rapporto dell'impresa con i terzi.


Tags: #Tutela del Lavoro #Tutela del Lavoro

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