I termini per la presentazione delle domande di conferma degli AOI che cadono tra il 23 febbraio ed il 1 giugno sono sospesi, vediamo cosa succede.
Sinteticamente riportiamo le casistiche che possono intervenire in considerazione della proroga intervenuta per l’emergenza sanitaria Covid-19
- Se il termine di presentazione di sei mesi antecedenti alla scadenza dell’assegno si colloca nel periodo predetto, la domanda di conferma – in presenza dei requisiti sanitari – produce i suoi effetti dalla scadenza dell’assegno. Il pagamento dell’assegno prosegue senza interruzioni.
- Se il termine di presentazione dei 120 giorni successivi alla scadenza dell’assegno ricade nell’arco temporale predetto, in presenza dei requisiti sanitari:
- La conferma ha effetto dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di conferm Il pagamento dell’assegno riprenderà da tale giorno.
- Il nuovo triennio va calcolato comunque dalla data di scadenza del precedente triennio
- Se al 23 febbraio era già trascorso il termine di 120 giorni successivi alla scadenza dell’assegno, la sospensione non avrà alcun effetto e la domanda di conferma sarà considerata come nuova domanda di assegno
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