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DIS-COLL: la nuova indennità per i lavoratori a progetto e collaboratori
01 Giugno 2020

 Il D. Lgs. 22/2015 ha introdotto, in via sperimentale per l’anno 2015, poi prorogato più volte dal legislatore, sino a divenire strutturale con la legge sul lavoro autonomo (ex art. 7 della legge 81/2017), un’indennità di disoccupazione specifica per i collaboratori coordinati e  continuativi e per i lavoratori a progetto in relazione a cessazioni dell’attività lavorativa intervenute a partire dal 1° gennaio del 2015.

Ne restano esclusi i pensionati, i soggetti titolari di partita IVA, gli amministratori e i sindaci delle società, i partecipanti a collegi e commissioni, gli amministratori locali.

Per ottenere l’indennità, i soggetti interessati devono possedere congiuntamente tutti i requisiti di seguito elencati:

  • Perdita involontaria del rapporto di lavoro;
  • Iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata dell’INPS;
  • assenza di partita IVA;
  • stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda;
  • almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente il periodo di disoccupazione e fino  all’evento stesso. A partire dal 5/09/2019 tale requisito è stato ridotto ad un mese (es. licenziamento 20 maggio 2020: periodo interessato 1 gennaio 2019-20 maggio 2020)

L’importo mensile della DIS-COLL è pari al 75% del reddito medio mensile nel caso in cui questo risulti pari o inferiore ad  €1.221,44 euro (importo soglia per l’anno 2019). Qualora risultasse superiore, la misura della DIS-COLL è pari al 75% dell’ importo soglia (cioè € 916,08), incrementata di una somma pari al 25% calcolato sulla quota eccedente.

Così come per la NASpI, l’indennità DIS-COLL non può in ogni caso superare per il 2019 l’importo massimo mensile di € 1.328,76.


Tags: #Disoccupazione #Disoccupazione

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