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ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA’ INAIL: RIVALUTATO IMPORTO PER ANNO 2022
19 Luglio 2022

L'INAIL ha comunicato la rivalutazione dell'importo per l'assegno di incollocabilità relativo all'anno in corso. Si tratta del contributo erogato agli invalidi per infortunio o malattia professionale impossibilitati a fruire dell'assunzione obbligatoria.

Con la circolare n. 27 del 14 luglio 2022, l’Istituto ha reso nota la rivalutazione stabilita dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 102 del 31 maggio.

L’importo dell’assegno mensile è stato aumentato e a partire dal 1° luglio è pari a 268,37 euro.

Il contributo è dedicato agli invalidi per infortunio o malattia professionale che si trovano nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria.

Il nuovo importo è in vigore a partire dal 1° luglio ed è pari a 268,37 euro. La rivalutazione viene fatta annualmente sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

La Direzione centrale per l’organizzazione digitale dell’Istituto provvederà al conguaglio tramite il pagamento relativo al mese di ottobre 2022.

L’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita diretta per inabilità permanente.

Chi può riceverlo:

L’assegno di incollocabilità è una prestazione economica che viene erogata agli invalidi in seguito ad un infortunio oppure ad una malattia professionale, i quali si trovano impossibilitati a fruire dell’assunzione obbligatoria per le categorie protette.

Viene versato dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta, fino al raggiungimento dell’età pensionabile oppure finché non cambiano le condizioni che determinano l’incollocabilità.

 

I requisiti necessari per ottenere l’assegno sono i seguenti:

avere un’età inferiore ai 65 anni;

avere un grado di inabilità non inferiore al 34 per cento, riconosciuto dall’INAIL secondo le tabelle del Testo Unico (D.P.R. 1124/1965) per eventi fino al 31 dicembre 2006;

avere un grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20 per cento, riconosciuto secondo le tabelle presenti nel decreto ministeriale del 12 luglio 2000 per eventi dal 1° gennaio 2007 in poi.


Tags: #Invalidità civile

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