A fronte di una valutazione dei postumi compresa tra il 6 % ed il 15 %, si ha diritto ad una somma, a titolo di indennizzo in capitale, calcolata in base ad una tabella che tiene conto, oltre che della percentuale dei postumi, dell'età del lavoratore alla data dell'infortunio o della malattia professionale, e del sesso.
La domanda di aggravamento
Gli infortunati o malati professionali con postumi inferiori al 6% (che non hanno quindi ricevuto alcuna prestazione), nonché quelli che hanno già ricevuto un indennizzo in capitale per danno biologico, possono presentare una domanda di aggravamento, finalizzata ad aumentare la valutazione dei postumi.
Chi presenta la domanda di aggravamento avendo postumi inferiori al 6%, può ottenere l'indennizzo in capitale (se a seguito della domanda i postumi vengono valutati tra il 6% ed il 15%) o la rendita diretta (se a seguito della domanda i postumi vengono valutati oltre il 15%).
Chi presenta la domanda di aggravamento avendo già ricevuto in precedenza un indennizzo in capitale, può ottenere un ulteriore indennizzo in capitale (se a seguito della domanda i postumi vengono valutati in misura superiore alla valutazione precedente e comunque non superiori ai 15%) o la rendita diretta (se a seguito della domanda i postumi vengono valutati oltre il 15%): il pagamento dell'ulteriore indennizzo in capitale, così come il pagamento della rendita diretta, avviene con decurtazione dell'importo del primo indennizzo in capitale ricevuto.
Chi, avendo percepito un primo indennizzo in capitale, con una domanda di aggravamento ottiene un ulteriore indennizzo in capitale, può presentare nuove domande di aggravamento solo per ottenere la rendita diretta: infatti, non gli saranno più concessi ulteriori indennizzi in capitale.
Le domande di aggravamento possono essere presentate entro un arco di tempo prestabilito, e non prima che sia trascorso un anno dalla presentazione di una precedente domanda: a) entro 10 anni dalla data dell'infortunio; b) entro 15 anni dalla data di manifestazione della malattia professionale.
Trascorso il decennio, o il quindicennio, non è più possibile presentare domande di aggravamento.
I limiti del decennio e del quindicennio non si applicano in presenza di: malattie neoplastiche; silicosi e asbestosi; malattie infettive e parassitarie. Il legislatore ha considerato che tali malattie hanno per lo più carattere degenerativo, ed ha quindi stabilito che la domanda di aggravamento, solo ai fini dell'ottenimento della rendita diretta, può essere richiesta anche oltre i termini, con scadenze quinquennali dalla domanda precedente.
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