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Legge 104/92
01 Giugno 2020

La Legge 104/92  definisce  HANDICAP (art. 3 comma 1): la  “minorazione fisica, psichica e sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”; oppure HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA’ (art. 3 comma 3): la “riduzione dell’autonomia personale, correlata all’età, che renda necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.

Illustriamo alcune prestazioni a cui si ha diritto in presenza di riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità:

 

  1. la lavoratrice madre, o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, possono astenersi dal lavoro in astensione facoltativa di cui alla legge 1204/71 fino al compimento del 3° anno di età del bambino, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;
  2. in alternativa a quanto sopra, il lavoratore può chiedere 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del 3° anno di vita del bambino;
  3. successivamente al compimento del 3° anno di vita, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado (a condizione che l’assistenza sia continuativa ed esclusiva), hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile, coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno;
  4. il genitore o il familiare lavoratore, pubblico o privato che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso;
  5. la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire, alternativamente, dei permessi di cui ai punti 2 e 3; ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso;
  6. le disposizioni prima elencate si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

 

 

CONGEDI PARENTALI: la lavoratrice madre, o in alternativa il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa o , sebbene in vita, si trovino impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio in quanto totalmente inabili, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di disabile riconosciuto portatore di handicap grave, può usufruire di congedo retribuito per un massimo di 2 anni nell’arco della vita lavorativa. Il congedo straordinario retribuito può essere utilizzato anche per assistere il coniuge con disabilità grave, purché convivente con il beneficiario dei permessi.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE: a decorrere dall’anno 2002 i sordi e gli invalidi per qualsiasi causa ai quali è stata riconosciuta una invalidità superiore al 74%, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presse pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, il beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini al diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva (non quindi ai fini dell’ammontare della pensione); il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di 5 anni di contribuzione figurativa.

 

I soggetti disabili o i loro familiari che acquistano un veicolo possono contare su quattro BENEFICI FISCALI:

  1. IVA agevolata: IVA agevolata al 4% sull’acquisto spetta per un solo veicolo nel corso dei quattro anni (non ci sono limiti di valore, ma limiti di cilindrata: fino a 2000 cc, se a benzina ovvero fino a 2800 cc., se con motore diesel);
  2. Detraibilità IRPEF: Detrazione IRPEF del 19% delle spese per acquisto dei veicoli, senza limiti di cilindrata, fino ad una spesa massima di € 18.075,99. La detrazione compete una sola volta nel corso del quadriennio dalla data di acquisto;
  3. Esenzione dal pagamento del bollo auto: l’esenzione del pagamento del bollo auto riguarda i veicoli con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota agevolata e spetta sia quando l’auto è intestata allo stesso disabile sia quando risulta intestata ad un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico;
  4. Esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà: i veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al PRA di un’auto nuova sia nella trascrizione di un ‘passaggio’ riguardante un’auto usata. L’esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico.

Tags: #Invalidità civile #Invalidità civile

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