I contributi figurativi sono contributi "fittizi" (cioè non versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore) che vengono accreditati dall'Inps sul conto assicurativo del lavoratore per periodi in cui si è verificata una interruzione o una riduzione dell'attività lavorativa e di conseguenza non c'è stato il versamento dei contributi obbligatori da parte del datore di lavoro. La legge individua le ipotesi nelle quali i contributi figurativi, possono essere accreditati, d'ufficio o su domanda del lavoratore, senza alcun costo per l'assicurato. Per tale motivo si differenziano dai contributi da riscatto (che coprono altri periodi: corso legale di laurea, lavoro all'estero ecc.) i quali sono, invece, a carico del lavoratore.
I contributi figurativi sono utili sia per determinare l'anzianità contributiva richiesta per il diritto a pensione sia per determinare l'importo della pensione stessa.
Si ha diritto all'accredito dei contributi figurativi per i seguenti periodi:
aspettativa per mandato elettorale e sindacale;
assistenza sanitaria per tubercolosi;
assistenza a persone con handicap grave;
attività svolta da lavoratori invalidi;
calamità naturale;
cassa integrazione guadagni;
chiusura dell'attività per i commercianti;
congedi di maternità e parentali;
contratti di solidarietà;
disoccupazione;
donazione del sangue;
infortunio;
malattia;
mobilità;
persecuzione politica e razziale;
servizio militare.
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