La disoccupazione agricola è una prestazione a cui hanno diritto i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Spetta a operai agricoli a tempo determinato, piccoli coloni e compartecipanti familiari, operai agricoli a tempo indeterminato che risultano iscritti solo per parte dell’anno
I requisiti per accedere alla prestazione sono:
- Iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) per l’anno a cui si riferisce la domanda;
- Anzianità assicurativa di almeno due anni;
- N. 102 giornate agricole nel biennio formato dall’anno a cui si riferisce la domanda e l’anno precedente.
Importo
- l’indennità viene erogata per un numero di giornate annue pari a quelle lavorate entro il limite di 365 (366 per gli anni bisestili) detratte le giornate lavorate a qualsiasi titolo e quelle già indennizzate a titolo di altro sostegno al reddito;
- la misura è pari al 40% del salario medio convenzionale valido per la provincia di appartenenza, o della retribuzione effettiva percepita qualora superiore. Dall’importo così calcolato va detratto il 9% per ogni giornata indennizzata a titolo di contributo di solidarietà.
- La percentuale erogata agli operai agricioli a tempo indeterminato è del 30% e non è applicato il contributo di solidarietà.
Con la disoccupazione agricola, in presenza dei prescritti requisiti, è possibile richiedere anche l’Assegno al Nucleo familiare.
La domanda si presenta solo per via telematica entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo al quale si riferisce la prestazione
Tags: #Disoccupazione #Disoccupazione